ale1411 Esordienti
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| Titolo: Comunicato del 10/04/2008 Gio Apr 10, 2008 5:39 pm | |
| GARE DEL 30/ 3/2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 30/ 3/2008 SUPREMA ODB - GIOV.CORMANO LOKOMOTIV Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 34 del 03.04.2008 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società SUPREMA ODB. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata Società sostiene che a far tempo dal 34° del 2^ tempo la Società GIOVANILE CORMANO LOKOMOTIV ha sostituito il nr.8 Colonna Davide anno 1988 con il nr. 14 Montedoro Luca nato nel 1981 lasciando così sul terreno di gioco, sino alla fine dell'incontro, solo due calciatori giovani e cioè il nr.2 Parlanti Alessio nato nel 1985 e il nr. 9 Gallucci Carmelo nato nel 1988 anziché dei 2 calciatori nati nel 1985 e un calciatore nato nel 1986 come previsto dalle vigenti normative e pertanto chiede a carico della Società, l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la Società GIOVANILE CORMANO LOKOMOTIV dal 34° minuto del 2^ tempo, effettivamente ha schierato in campo due soli calciatori giovani anziché i 3 calciatori previsti dalle vigenti normative: infatti ha sostituito il n.8 Colonna Davide classe 1988 con il n. 14 Montedoro Luca classe 1981 rimanendo così con due soli calciatori "giovani" sino alla fine della gara. Richiamato l'art.34 bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. emesso dal Comitato Provinciale, si è stabilito che è fatto obbligo impiegare 2 giovani calciatori nati nel 1985 e un giocatore nato nel 1986, cioè hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti almeno due calciatori nati dal 1 gennaio 1985 e un calciatore nato nel 1986). Rilevata la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art.12 comma 5 del C.G.S. Per quanto sopra ,
DELIBERA
a) di comminare alla Società GIOVANILE CORMANO LOKOMOTIV la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. b) di non addebitare alla Società SUPREMA ODB la tassa reclamo dovuta e non versata. | |
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vELEnOooO Allievi Provinciali
Numero di messaggi : 81 Età : 36 Località : novate Data d'iscrizione : 11.01.08
| Titolo: Re: Comunicato del 10/04/2008 Gio Apr 10, 2008 5:45 pm | |
| e qnt era finita la partita prima del reclamo??? | |
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Anji Admin
Numero di messaggi : 184 Età : 44 Località : Cormano Data d'iscrizione : 10.01.08
| Titolo: Re: Comunicato del 10/04/2008 Gio Apr 10, 2008 5:56 pm | |
| - vELEnOooO ha scritto:
- e qnt era finita la partita prima del reclamo???
2a2 quindi 2 punti in più alla suprema e uno in meno al lokomotiv | |
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ale1411 Esordienti
Numero di messaggi : 52 Età : 36 Località : Novate Data d'iscrizione : 11.01.08
| Titolo: Re: Comunicato del 10/04/2008 Gio Apr 10, 2008 5:58 pm | |
| hanno parggiato..!..BUONO un punticino guadaganto!! | |
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| Titolo: Re: Comunicato del 10/04/2008 | |
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